Art. 2

In vigore dal 11 ott 2021
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti in relazione alla decisione VII/8f in relazione al caso ACCC/C/2015/128 consiste nel non approvare le conclusioni del comitato di controllo ma piuttosto prendere atto delle preoccupazioni e conclusioni del comitato di controllo e proporre di rinviare l’adozione della posizione sulle conclusioni relative tale caso alla prossima sessione della conferenza delle parti. 2.   Al fine di giustificare tale richiesta di rinvio e di dimostrare la propria disponibilità a dare seguito senza ritardo alle conclusioni del comitato di controllo relative al caso ACCC/C/2015/128, l’Unione dichiara che, nel contesto della procedura legislativa relativa alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione con la quale: — ha dichiarato che sta attualmente analizzando le implicazioni delle conclusioni e valutando le opzioni disponibili; — si è impegnata a completare e pubblicare tale valutazione entro la fine del 2022; — si è impegna a presentare entro la fine del 2023, se del caso, misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all’Unione e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tale dichiarazione della Commissione è messa a disposizione delle altre parti della convenzione di Aarhus e del comitato di controllo prima della settima sessione della riunione delle parti. 3.   Qualora le altre parti della convenzione di Aarhus non accettino la posizione dell’Unione sul caso ACCC/C/2015/128, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti con riguardo alla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 consiste invece nel decidere separatamente sulla parte della decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 e nell’opporsi all’adozione di tale parte della decisione VII/8f al fine di rinviare la decisione su tali conclusioni del comitato di controllo alla prossima sessione della conferenza delle parti. 4.   Qualora, nonostante le intense consultazioni con l’Ufficio di presidenza della convenzione di Aarhus, non fosse possibile decidere separatamente sulla parte della decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128 e rinviare la decisione su tale caso, approvando nel contempo le parti della decisione VII/8f relative ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 e ACCC/C/2010/54, e, nell’ambito del coordinamento in loco, l’Unione giungesse alla conclusione di aver esaurito tutti i mezzi disponibili a tal fine, la posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza della parti con riguardo alla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2015/128, in ultima istanza, è di rinviare l’adozione della decisione VII/8f nella sua integralità alla prossima sessione della conferenza delle parti.
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