Art. 2

In vigore dal 5 ott 2021
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’ della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
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