Art. 1
In vigore dal 5 ott 2021
L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia, a condizione che siano osservati i livelli minimi di tassazione definiti agli articoli 9 e 10 della direttiva 2003/96/CE.
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