Art. 93

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 5 ott 2021
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La decisione 2013/755/UE del Consiglio è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021. 2.   La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi della decisione 2013/755/UE, che continua pertanto ad applicarsi a tali fino alla loro chiusura. 3.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi della decisione 2013/755/UE. 4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all' al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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