Art. 68

Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall'Unione

In vigore dal 5 ott 2021
Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dall'Unione 1.   I PTOM applicano agli appalti finanziati dall'Unione un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato allo Stato membro cui il PTOM è connesso, agli Stati ai quali è concesso il trattamento della nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni, optando per il metodo più favorevole. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dall'Unione si applica il seguente regime: a) gli appalti non sono soggetti nel PTOM beneficiario né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore in tale PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio; b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione degli appalti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM beneficiario, sempreché le persone fisiche o giuridiche che realizzano detti profitti o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi; c) le persone fisiche o giuridiche che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea quale definito dalla legislazione in vigore nel PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature; d) le attrezzature professionali necessarie per svolgere i compiti definiti in un contratto di servizi sono temporaneamente ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi fiscali, dai dazi all'importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi ed oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi; e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli oneri fiscali di effetto equivalente. Il contratto per forniture originarie del PTOM in questione è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel PTOM a queste forniture; f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché di tutti i materiali utilizzati nell'esecuzione di appalti di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario; g) l'importazione di effetti per uso personale e domestico da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai loro famigliari è effettuata, entro i limiti della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi all'importazione, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente. 3.   A tutte le questioni contrattuali non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione in vigore nel PTOM interessato.
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