Art. 67
Esclusione fiscale
In vigore dal 5 ott 2021
Esclusione fiscale
1. Fatto salvo l', il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che le autorità degli Stati membri o dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.
2. Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di misure destinate a prevenire la frode, l'evasione o l'elusione fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti a evitare la doppia imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.
3. Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.
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