Art. 2

Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 1 ott 2021
Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
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