Art. 1
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 1 ott 2021
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1753:oj#art-1