Art. 5

In vigore dal 10 set 2021
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti che dimostrino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l’aiuto. 2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto erogato nell’ambito del regime di cui all’, paragrafo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:795:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo