Art. 3
In vigore dal 10 set 2021
1. L’Italia recupera dal beneficiario l’aiuto incompatibile di cui all’, paragrafo 2.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi di cui al paragrafo 2 sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:795:oj#art-3