Art. 3

In vigore dal 10 set 2021
1.   L’Italia recupera dal beneficiario l’aiuto incompatibile di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. 3.   Gli interessi di cui al paragrafo 2 sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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