Art. 6

In vigore dal 10 set 2021
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca e la Svezia trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione: a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste da adottare per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l’aiuto. 2.   La Danimarca e la Svezia informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto a norma dell’. Su richiesta della Commissione, esse trasmettono immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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