Art. 6
In vigore dal 10 set 2021
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca e la Svezia trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste da adottare per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l’aiuto.
2. La Danimarca e la Svezia informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto a norma dell’. Su richiesta della Commissione, esse trasmettono immediatamente informazioni sulle misure nazionali già adottate e su quelle previste per conformarsi alla presente decisione, comprese informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e sugli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:459:oj#art-6