Art. 4

In vigore dal 10 set 2021
1.   La Svezia procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’ presso il beneficiario di tale aiuto. 2.   La Danimarca procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’ presso il beneficiario di tale aiuto. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (107), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (108).
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