Art. 1
In vigore dal 19 ago 2021
Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1380:oj#art-1