Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 ago 2021
Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dall’Ucraina in conformità al sistema «Single State portal of electronic services» (portale e applicazione mobile Diia) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
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