Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 17 ago 2021
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato SYN-ØØØ98-3, ad eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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