Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 17 ago 2021
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato SYN-ØØØ98-3; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato SYN-ØØØ98-3; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato SYN-ØØØ98-3 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:1390:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo