Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 ago 2021
Disposizione transitoria Le disposizioni della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui la domanda con la quale si richiede l’approvazione di una delle operazioni di cui all', paragrafo 1, di tale decisione, senza modifiche, sia stata presentata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
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