Art. 1

Modifiche

In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche La decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) è modificata come segue: 1. l’ è modificato come segue: a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) per “acquisizione di una partecipazione” si intende: a) l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); nonché b) qualsiasi operazione equivalente a una tale acquisizione ai sensi del diritto nazionale pertinente; (*1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;" b) il punto 17) è sostituito dal seguente: «17) per “servizi di supporto non strategici” si intendono servizi accessori a sostegno dell’attività principale di un ente creditizio, inclusi servizi amministrativi, servizi alla clientela, servizi di recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi;»; c) è aggiunto il seguente punto 19): «19) per “impresa regolamentata” si intende un’impresa regolamentata come definita nell’, punto 4), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»;" d) è aggiunto il seguente punto 20): «20) per “guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario” (ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector) si intende un documento così intitolato contenente i principi alla base dell’approccio di vigilanza prudenziale seguito dalla BCE per accertare se i dispositivi attuati da un ente creditizio a seguito di un’aggregazione assicurino la sana gestione e la copertura dei suoi rischi, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE.»; e) è aggiunto il seguente punto 21): «21) per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: (a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; (b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; (c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o (d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»; 2. L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l’approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione oppure la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»; b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una decisione basata su poteri nazionali che soddisfi i criteri per l'adozione di decisione delegate stabiliti negli articoli da 4 a 14, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione basata su poteri nazionali abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica: a) all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE; b) all’approvazione di valutazioni positive da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale; c) all’approvazione da parte della BCE di risposte o relazioni inviate dalla stessa BCE su richiesta delle autorità di uno Stato membro partecipante in relazione a poteri nazionali; d) l'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»; 3. all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; 4. all’articolo 5, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell’acquisizione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; 5. all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; 6. all’articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente la vendita delle attività o passività, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; 7. L’articolo 8 è modificato come segue: a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali guide della BCE applicabili, inclusa la guida della BCE sull’approccio di vigilanza alle aggregazioni nel settore bancario, nonché di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.»; 8. all’articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva nella lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia:»; 9. all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il prestatore di servizi è un’impresa regolamentata stabilita nell’Unione e autorizzata a svolgere servizi esternalizzati; oppure»; 10. l’articolo 12, paragrafo 1, è modificato come segue: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) modifiche riguardanti il capitale sociale del soggetto vigilato significativo qualora: i) la relativa decisione sui fondi propri (ad esempio la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 o la riduzione di fondi propri) sia anch'essa delegata; oppure ii) il soggetto vigilato significativo abbia classificato un’emissione in conformità alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la BCE ritenga che la notifica effettuata dal soggetto vigilato significativo in conformità alla lettera b) di tale paragrafo soddisfi i requisiti per la notifica.»; b) è aggiunta la seguente lettera f): «f) modifiche che riflettono esclusivamente i cambiamenti derivanti da una fusione o da una scissione precedentemente approvate dalla BCE.».
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