Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 ago 2021
Disposizione transitoria Le disposizioni della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui un progetto di proposta di decisione sulla partecipazione qualificata o sulla revoca sia stato presentato alla BCE dall'autorità nazionale competente prima dell'entrata in vigore della presente decisione, o qualora la notifica dell’intenzione del soggetto vigilato significativo di aprire una succursale o di garantire gli impegni assunti dall'ente finanziario filiazione sia stata presentata alla BCE dall'autorità nazionale competente prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
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