Art. 1

Modifiche

In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche La decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) è modificata come segue: 1. All’, è aggiunto il seguente punto 15): «15)   per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»; 2. L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica: a) all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE; b) all'approvazione di valutazioni positive da parte della BCE nei casi in cui non sia necessaria una decisione di vigilanza; c) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 4 a 6, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»; 3. il paragrafo 1 dell’articolo 4, è modificato come segue: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un’altra società di partecipazione all’interno della stessa struttura di gruppo;»; b) è aggiunta la seguente lettera d): «d) l’acquisizione di una partecipazione qualificata è effettuata da un soggetto giuridico appartenente a un gruppo di imprese che già detengono cumulativamente una partecipazione qualificata nella società bersaglio e non è superata nessuna soglia pertinente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, come recepita nel diritto nazionale, a livello consolidato di gruppo.»; 4. all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la decisione è adottata su richiesta del soggetto vigilato o a causa di una fusione per effetto della quale il soggetto vigilato cessa di esistere;»;
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