Art. 1
Modifiche
In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) è modificata come segue:
1.
All’, è aggiunto il seguente punto 15):
«15) per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;
2.
L’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le decisioni sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate e sulla revoca non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
a)
all’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
b)
all'approvazione di valutazioni positive da parte della BCE nei casi in cui non sia necessaria una decisione di vigilanza;
c)
all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione sul rilascio del passaporto, sulle partecipazioni qualificate o sulla revoca che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 4 a 6, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»;
3.
il paragrafo 1 dell’articolo 4, è modificato come segue:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’acquisizione di una partecipazione qualificata è il risultato di un trasferimento della proprietà della società bersaglio da una società di partecipazione a un’altra società di partecipazione all’interno della stessa struttura di gruppo;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
l’acquisizione di una partecipazione qualificata è effettuata da un soggetto giuridico appartenente a un gruppo di imprese che già detengono cumulativamente una partecipazione qualificata nella società bersaglio e non è superata nessuna soglia pertinente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, come recepita nel diritto nazionale, a livello consolidato di gruppo.»;
4.
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la decisione è adottata su richiesta del soggetto vigilato o a causa di una fusione per effetto della quale il soggetto vigilato cessa di esistere;»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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