Art. 2
Disposizione transitoria
In vigore dal 3 ago 2021
Disposizione transitoria
Le disposizioni della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui un’autorità nazionale competente abbia presentato alla BCE una proposta di decisione relativa ai requisiti di professionalità e onorabilità prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
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