Art. 1
Modifiche
In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche
1. L’ è modificato come segue:
a)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
per “decisione in materia di professionalità e onorabilità” si intende una decisione della BCE i) che stabilisce se un individuo è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; o ii) che autorizza un membro di un organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE;»;
b)
il punto 10) è sostituito dal seguente:
«10)
per “membro” si intende uno o più dei seguenti soggetti: i) un membro di un organo di amministrazione, di cui sia proposta la nomina o designato; ii) se del caso, un membro del personale che rivesta ruoli chiave (key function holder), di cui sia proposta la nomina o designato, come definito in conformità alla normativa applicabile; iii) un direttore di filiale, di cui sia proposta la nomina o designato, come definito in conformità alla normativa applicabile; e iv) una persona alla quale l’organo di amministrazione delega, in tutto o in parte, la funzione esecutiva, indipendentemente dal fatto che ne sia stata proposta la nomina o sia stata designata quale membro formale dell'organo o degli organi direttivi dell'ente ai sensi della normativa nazionale;»;
c)
il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14)
per “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” si intende un documento così intitolato e le versioni successive dello stesso, incluso qualsiasi altro documento contenente principi guida per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità destinato a sostituirlo o integrarla in futuro, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE;»;
d)
è aggiunto il seguente punto 16):
«16)
per “decisione negativa” si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo o dal membro. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è considerata una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) assicurino che il soggetto vigilato soddisfi i requisiti imposti dal pertinente diritto dell'Unione di cui all’articolo 4 e siano state convenute per iscritto, o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che l'ente deve soddisfare ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, o richiedano informazioni in merito all'integrazione di uno o più di tali requisiti;»;
e)
è aggiunto il seguente punto 17):
«17)
per “Guida della BCE sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione” si intende un documento così intitolato e le versioni successive dello stesso e incluso qualsiasi altro documento contenente i principi guida sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione destinato a sostituirlo o integrarlo in futuro, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE.»;
f)
è aggiunto il seguente punto 18):
«18)
per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;
2. all' è inserito il seguente paragrafo 3:
2.«3. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:
a)
all'adozione delle decisioni di vigilanza da parte della BCE;
b)
all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»;
3. l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Ambito della delega
3.1. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a)
il soggetto vigilato interessato è uno dei seguenti:
i)
il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo all'interno degli Stati membri partecipanti;
ii)
l'ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello di cui punto i);
iii)
un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo;
b)
la decisione è una decisione negativa;
c)
la BCE viene informata di una delle seguenti circostanze:
i)
il membro è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria o ha subito una condanna per un illecito penale in primo grado o in via definitiva; o
ii)
nei confronti del membro sono state condotte o sono in corso indagini o risultano pendenti o irrogate azioni esecutive o sanzioni amministrative per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia di servizi finanziari;
a meno che la circostanza pertinente non incida sulla onorabilità del membro, sulla base di una valutazione in conformità ai criteri precisati nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in particolare per quanto riguarda la natura dell’accusa o dell’imputazione, la gravità della sanzione e il tempo trascorso (almeno cinque anni a decorrere dall’irrogazione di una sanzione o misura);
d)
la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richiede che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione.
2. In deroga al paragrafo 1, una decisione in materia di professionalità e onorabilità è adottata mediante decisione delegata qualora riguardi la conferma della stessa persona per la stessa carica nello stesso soggetto vigilato, la BCE non abbia sollevato obiezioni alla nomina precedente e non si siano verificati nuovi fatti rilevanti dall'ultima valutazione che incidano su uno o più criteri di valutazione.
3. Qualora, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una decisione in materia di professionalità e onorabilità non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla normativa applicabile e con procedura di non obiezione.
4. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione in materia di professionalità e onorabilità che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui al presente articolo, se la valutazione prudenziale di tale decisione in materia di professionalità e onorabilità ha un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»;
5. Nonostante il paragrafo 4, qualora la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità riguardi più di un membro di un organo di amministrazione e ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non sia possibile adottare una decisione delegata riguardo a uno o più di essi, la verifica dà luogo a due decisioni in materia di onorabilità e professionalità. Una decisione è adottata con procedura di non obiezione mentre l’altra è adottata mediante delega.»;
4. L’articolo 4 è modificato come segue:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La verifica dei requisiti in materia di professionalità e onorabilità dei membri è effettuata in conformità alla normativa applicabile tenendo conto della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (capitoli sui criteri di valutazione e sulle autorizzazioni relative alla professionalità e onorabilità) che comprende, se del caso, i seguenti criteri:»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 2:
«2. La valutazione dell'autorizzazione concessa a un membro dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo è effettuata conformemente alla normativa applicabile che recepisce l'articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e tenendo conto dei criteri contenuti nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (sezione relativa alla disponibilità di tempo) e nella Guida della BCE sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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