Art. 1

Subdelega del potere di accreditare i fabbricanti e del potere di concedere il previo consenso scritto della BCE

In vigore dal 27 lug 2021
Subdelega del potere di accreditare i fabbricanti e del potere di concedere il previo consenso scritto della BCE 1.   Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la direzione Banconote il potere di adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento del fabbricante ai sensi dell’, paragrafi 1, 3 e 7, e dell’articolo 7 della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). 2.   Il Comitato esecutivo subdelega al direttore a capo della direzione Banconote e al capo della divisione Gestione banconote della direzione Banconote il potere di concedere il previo consenso scritto della BCE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24) nei casi in cui un fabbricante accreditato abbia rispettato tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi degli di tale decisione e tutti gli obblighi pertinenti ai sensi dell’articolo 9 della stessa decisione.
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