Art. 2.tit_1
Subdelega del potere di adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro
In vigore dal 27 lug 2021
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1274:oj#art-2.tit_1