Art. 9
Accesso ai dati da parte delle autorità di frontiera alle frontiere esterne
In vigore dal 21 giu 2021
Accesso ai dati da parte delle autorità di frontiera alle frontiere esterne
1. Le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per consultare i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
Le autorità di frontiera sono abilitate a interrogare il sistema centrale ETIAS con i seguenti dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio:
a)
cognome; nome o nomi;
b)
data di nascita; sesso; cittadinanza o cittadinanze;
c)
tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
d)
data di scadenza del documento di viaggio.
Tutti i dati di cui al secondo comma sono utilizzati per avviare l’interrogazione. I dati di cui alla lettera a) possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera, mentre gli altri dati sono oggetto di interrogazione in modalità stringa esatta.
2. Le interrogazioni effettuate con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. In conformità dell’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono accedere al sistema centrale ETIAS per consultare informazioni aggiunte al fascicolo di domanda ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o dell’articolo 44, paragrafo 6, lettera f), di tale regolamento. A tale scopo le autorità di frontiera possono accedere, tramite il portale di ricerca europeo, al sistema centrale ETIAS per effettuare ricerche usando i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dalle autorità di frontiera, tali ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS.
4. Le interrogazioni effettuate in conformità del paragrafo 3 del presente articolo permettono di ottenere i dati di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all’articolo 44, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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