Art. 8

Accesso ai dati da parte dei punti di accesso centrale

In vigore dal 21 giu 2021
Accesso ai dati da parte dei punti di accesso centrale 1.   I punti di accesso centrale interrogano il sistema centrale ETIAS con i dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 tramite il portale di ricerca europeo istituito in virtù dell’ del regolamento (UE) 2019/817. I dati di cui all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 possono essere oggetto di interrogazione in modalità libera. 2.   Finché il portale di ricerca europeo non sarà operativo per essere usato dai punti di accesso centrale, le ricerche sono effettuate direttamente tramite il sistema centrale ETIAS. 3.   Se riceve una richiesta da un’unità operativa delle autorità designate, il punto di accesso centrale verifica e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. 4.   Se del caso, il punto di accesso centrale verifica e conferma che l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 è giustificato, in conformità dell’articolo 51 di tale regolamento. 5.   Se il punto di accesso centrale accede al sistema centrale ETIAS, quest’ultimo impedisce automaticamente l’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1240. Il sistema centrale ETIAS reperisce i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1240 soltanto se il punto di accesso centrale ha confermato che l’accesso a tali dati è giustificato a norma del paragrafo 4 del presente articolo. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 3, i punti di accesso centrale possono indicare che la richiesta riguarda un caso di urgenza e possono trattare immediatamente la richiesta presentata da un’unità operativa delle autorità designate. Le verifiche e le conferme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate a posteriori a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
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Accesso ai dati da parte dei punti di accesso centrale (Art. 8 Decisione (UE) 2021/1028) — Testo vigente | Portale Normativo