Art. 1
In vigore dal 21 giu 2021
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:
i)
tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)
tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)
tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’ della presente decisione;
vi)
ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
vii)
tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;»;
2)
all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:
i)
tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
ii)
tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;
iii)
tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’ della presente decisione;
vi)
ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
vii)
tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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