Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 giu 2021
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche: i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’ della presente decisione; vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico; vii) tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;»; 2) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche: i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’ della presente decisione; vi) ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico; vii) tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;».
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