Art. 2

In vigore dal 4 giu 2021
Qualora l’importatore sia o sia diventato soggetto a una legislazione o prassi del paese terzo di destinazione che gli impedisce di rispettare le clausole contrattuali tipo figuranti in allegato e, di conseguenza, le autorità competenti dello Stato membro esercitino i poteri correttivi di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 per sospendere o vietare i trasferimenti di dati verso paesi terzi, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione, che trasmette l’informazione agli altri Stati membri.
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