Art. 1

In vigore dal 4 giu 2021
1.   Le clausole contrattuali tipo figuranti in allegato sono ritenute fornire garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trasferimento da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento di dati personali trattati soggetti a tale regolamento (esportatore) a un titolare del trattamento o un (sub-)responsabile del trattamento il cui trattamento di dati non è soggetto tale regolamento (importatore). 2.   Le clausole contrattuali tipo stabiliscono inoltre i diritti e gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in relazione alle questioni di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali da un titolare del trattamento a un responsabile del trattamento o da un responsabile del trattamento a un sub-responsabile del trattamento.
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