Art. 1

In vigore dal 27 mag 2021
La decisione (UE, Euratom) 2021/625 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il seguente punto 3 bis): « “imprese di investimento”: le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);»; (*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;" b) il punto 5 è sostituito dal seguente: « “membri della rete di operatori principali”: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’articolo 4 e compreso nell’elenco di cui all’articolo 11;» 2) all’articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La rete di operatori principali dell’Unione (“rete di operatori principali”) è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:»; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare l’attività propria di una delle seguenti tipologie: i) un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o ii) un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e (*2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;" 4) all’articolo 5, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii). Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;»; 5) all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2021/857 — Testo vigente | Portale Normativo