Art. 1
In vigore dal 27 mag 2021
La decisione (UE, Euratom) 2021/625 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il seguente punto 3 bis):
«
“imprese di investimento”: le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);»;
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
b)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«
“membri della rete di operatori principali”: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’articolo 4 e compreso nell’elenco di cui all’articolo 11;»
2)
all’articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La rete di operatori principali dell’Unione (“rete di operatori principali”) è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:»;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare l’attività propria di una delle seguenti tipologie:
i)
un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o
ii)
un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e
(*2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"
4)
all’articolo 5, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii). Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;»;
5)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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