Art. 4
Relazioni
In vigore dal 12 mag 2021
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla data della prima conferma di un’infezione da virus SARS-CoV-2 negli animali nel loro territorio.
2. Gli Stati membri presentano una relazione di follow-up:
a)
con cadenza settimanale se dopo la prima conferma di cui al paragrafo 1 si verificano altri focolai di nuove infezioni da SARS-CoV-2 negli animali;
b)
nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia di tale malattia e le relative implicazioni zoonotiche.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono, per ciascun focolaio di infezione da SARS-CoV-2 negli animali, le informazioni indicate nell’allegato IV.
4. Se del caso gli Stati membri presentano mensilmente alla Commissione una relazione concernente i risultati dell’analisi filogenetica e i risultati degli studi di cui all’.
5. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato elettronico che sarà stabilito dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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