Art. 2
Quadro di campionamento per la sorveglianza
In vigore dal 12 mag 2021
Quadro di campionamento per la sorveglianza
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le autorità competenti adottino provvedimenti adeguati per:
a)
il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 sugli animali detenuti in stabilimenti con più di 500 riproduttori adulti all’inizio del ciclo, conformemente allo schema di campionamento di cui all’allegato II;
b)
il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 sugli animali detenuti e selvatici conformemente allo schema di campionamento di cui all’allegato III.
Storico versioni
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