Art. 6
Accesso ai locali del Consiglio
In vigore dal 6 mag 2021
Accesso ai locali del Consiglio
1. Al fine di svolgere le attività di cui agli , il segretariato generale del Consiglio rilascia ai rappresentanti di interessi tesserini nominativi che danno accesso temporaneo ai locali del Consiglio, previa iscrizione nel registro per la trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza del Consiglio. I rappresentanti di interessi non partecipano né alle sessioni del Consiglio né alle riunioni dei suoi organi preparatori, a meno che la loro presenza non sia autorizzata in conformità della decisione 2009/937/UE del Consiglio (3) («regolamento interno del Consiglio»).
2. Il segretariato generale del Consiglio determina i requisiti di sicurezza e di identità per il rilascio dei tesserini destinati ai rappresentanti di interessi.
Storico versioni
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