Art. 3
Riunioni con il personale del segretariato generale del Consiglio
In vigore dal 6 mag 2021
Riunioni con il personale del segretariato generale del Consiglio
1. Le riunioni dei rappresentanti di interessi con il segretario generale e i direttori generali del segretariato generale del Consiglio sono subordinate alla previa iscrizione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza.
2. Nei contatti con i rappresentanti di interessi, il personale del segretariato generale del Consiglio si attiene alle disposizioni e alle norme di condotta previste dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e alle altre norme interne pertinenti del segretariato generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio adotta eventuali istruzioni supplementari destinate al personale che possono essere necessarie per attuare dette disposizioni e norme, in linea con i principi stabiliti nella presente decisione.
3. Il segretario generale del Consiglio adotta misure di sensibilizzazione del personale in merito alle norme applicabili ai contatti con i rappresentanti di interessi.
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