Art. 2
Registro per la trasparenza
In vigore dal 6 mag 2021
Registro per la trasparenza
1. L’accordo interistituzionale definisce la portata delle attività svolte dai rappresentanti di interessi soggetti a iscrizione nel registro, nonché le condizioni per l’ammissibilità e per l’iscrizione degli stessi nel registro per la trasparenza.
2. Il Consiglio è rappresentato nel consiglio di amministrazione del registro per la trasparenza dal suo segretario generale. Il consiglio di amministrazione decide per consenso ed è assistito da un segretariato congiunto alle condizioni stabilite nell’accordo interistituzionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del Consiglio, singole decisioni riguardanti i richiedenti e gli iscritti, conformemente all’accordo interistituzionale.
Storico versioni
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