Art. 1
In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:
(1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell’importo massimo di 5 265 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«A
rticolo 3
La Grecia può finanziare le misure seguenti:
a)
un’indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;
b)
la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell’ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;
c)
un’indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 8 dell’«atto legislativo del 20 marzo 2020»;
d)
un regime di riduzione dell’orario lavorativo, secondo quanto previsto dall’articolo 31 della “legge 4690/2020”;
e)
i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell’articolo 123 della “legge 4714/2020”.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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