Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata: (1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell’importo massimo di 5 265 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»; (2) l’ è sostituito dal seguente: «A rticolo 3 La Grecia può finanziare le misure seguenti: a) un’indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa; b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell’ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa; c) un’indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 8 dell’«atto legislativo del 20 marzo 2020»; d) un regime di riduzione dell’orario lavorativo, secondo quanto previsto dall’articolo 31 della “legge 4690/2020”; e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell’articolo 123 della “legge 4714/2020”.».
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