Art. 2

Accesso alle registrazioni dei trattamenti di dati

In vigore dal 15 apr 2021
Accesso alle registrazioni dei trattamenti di dati 1.   L'accesso alle registrazioni conservate dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a norma del regolamento (UE) 2018/1240 è limitato: (a) agli amministratori debitamente autorizzati dell'ETIAS dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e al responsabile della protezione dei dati, ai fini di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, in particolare per garantire la conformità con l'articolo 69, paragrafo 4, di tale regolamento; (b) al personale debitamente autorizzato e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1240 e per garantire la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati; (c) al personale debitamente autorizzato e ai responsabili della protezione dei dati delle unità nazionali ETIAS, ai fini di cui all'articolo 57, paragrafo 2. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo competenti che svolgono le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2018/1240 possono accedere alle registrazioni facendone richiesta a eu-LISA o alle unità nazionali ETIAS. 3.   Le voci di registrazione e i campi specifici registrati nel sistema centrale ETIAS conformemente all' sono ricercabili almeno per autore, data di accesso o tipo di trattamento. 4.   Ai fini dell'articolo 45, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può trasmettere alle unità nazionali ETIAS le registrazioni necessarie per la risoluzione di controversie derivanti dall'applicazione di tale articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) l'unità nazionale ETIAS interessata ha presentato una richiesta motivata ed esplicita per tali registrazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, di detto regolamento; (b) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha verificato e approvato la richiesta. 5.   Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono tracciabili almeno in base all'autore o alla data di accesso. 6.   Le registrazioni degli accessi alle registrazioni effettuati a norma del paragrafo 1 sono ricercabili almeno per autore, data di accesso o tipo di trattamento.
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Accesso alle registrazioni dei trattamenti di dati (Art. 2 Decisione (UE) 2021/627) — Testo vigente | Portale Normativo