Art. 1

Conservazione delle registrazioni dei trattamenti di dati

In vigore dal 15 apr 2021
Conservazione delle registrazioni dei trattamenti di dati 1.   Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS che devono essere conservate a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 e che comprendono le registrazioni riguardanti l'accesso da parte dei vettori, delle autorità di frontiera, delle autorità competenti in materia di immigrazione e dei punti di accesso centrale, a norma rispettivamente dell'articolo 45, paragrafo 7, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento, sono registrate e conservate nel sistema centrale ETIAS dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). 2.   Ciascun trattamento di dati nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS è registrato come voce di registrazione separata. La voce di registrazione ha un campo specifico che consente di identificare i dettagli relativi al trattamento effettuato. 3.   La voce di registrazione è registrata con l'indicazione dell'ora e della data di ciascun trattamento di dati («marcatura temporale»). 4.   Ciascuna voce di registrazione conserva l'identificativo unico dell'autorità e del funzionario o del membro del personale che ha effettuato l'accesso, la modifica o la cancellazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS. 5.   Le voci di registrazione sono cancellate quotidianamente dal sistema centrale ETIAS conformemente ai periodi di conservazione di cui all'articolo 45, paragrafo 7, all'articolo 69, paragrafo 4, e all'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240. È utilizzata una marcatura temporale per identificare le voci di registrazione da cancellare alla fine del periodo di conservazione pertinente per ciascun tipo di registrazione.
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