Art. 2

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167

In vigore dal 22 mar 2021
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 La decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è installata in autovetture (M1) o veicoli commerciali leggeri (N1) con le seguenti caratteristiche: i) veicoli con motore a combustione interna (veicoli ICE convenzionali) che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti; ii) veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna che possono essere alimentati con i carburanti di cui al punto i) e per i quali, conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare i valori non corretti del consumo di carburante e delle emissioni di CO2;»; b) la lettera b) è così modificata: i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»; ii) sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti: «iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore; v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore; vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore; vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»; 2) all’ è inserito il paragrafo 3 bis seguente: «3 bis.   Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 certificati come segue: a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
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