Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/174
In vigore dal 22 mar 2021
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/174
La decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
è installata in autovetture (M1) e veicoli commerciali leggeri (N1) con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;»;
b)
la lettera c) è così modificata:
i)
i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore;
ii)
73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»;
ii)
sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti:
«iv)
74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;
v)
74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;
vi)
76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;
vii)
75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»;
2)
all’ è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
«3 bis. Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 certificati come segue:
a)
per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;
3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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