Art. 1

In vigore dal 22 mar 2021
La decisione 2013/184/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»; 2) l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «A rticolo 5 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania; b) delle persone fisiche le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; c) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; d) delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; o e) delle persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere da a) a d), elencate nell’allegato.»; 3) l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania; b) persone fisiche e giuridiche, entità o organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania; c) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; d) persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; e) persone giuridiche, entità o organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio; o f) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere da a) a e), elencati nell’allegato.»; 4) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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