Art. 1
In vigore dal 22 mar 2021
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»;
2)
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«A
rticolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania;
b)
delle persone fisiche le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania;
c)
delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
d)
delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; o
e)
delle persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere da a) a d),
elencate nell’allegato.»;
3)
l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
a)
persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania;
b)
persone fisiche e giuridiche, entità o organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania;
c)
persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;
d)
persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani;
e)
persone giuridiche, entità o organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio; o
f)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere da a) a e),
elencati nell’allegato.»;
4)
è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
1. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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