Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 18 mar 2021
La decisione (PESC) 2020/489 è così modificata: 1) l’ è sostituito del seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Miroslav LAJČÁK quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali è prorogato fino al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2 580 000 EUR.»; 3) all’articolo 13, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.».
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