Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 18 mar 2021
La decisione (PESC) 2020/489 è così modificata:
1)
l’ è sostituito del seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Miroslav LAJČÁK quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali è prorogato fino al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2 580 000 EUR.»;
3)
all’articolo 13, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:470:oj#art-1