Art. 7
In vigore dal 16 mar 2021
1. In deroga all’, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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