Art. 2

In vigore dal 16 mar 2021
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «agglomerato lapideo»: prodotto industriale fabbricato a partire da una miscela di aggregati di varie dimensioni e natura (generalmente provenienti da pietre naturali), talvolta miscelato con altri materiali compatibili, additivi e leganti in resina; 2) «cemento alternativo»: qualsiasi cemento non conforme ai requisiti composizionali per i cementi comuni definiti nella norma EN 197-1 (6), compresi i cementi con contenuti di clinker di cemento Portland molto bassi, così come i cementi ad attivazione alcalina e i geopolimeri, il cui contenuto di clinker di cemento Portland può essere pari a zero; 3) «ceramica»: materiale a base di materiali argillosi o altri materiali inorganici non metallici le cui proprietà caratteristiche — grande resistenza meccanica, resistenza all’usura, longevità, inerzia chimica, non tossicità e resistenza al calore e agli incendi — sono il risultato di una trasformazione termica in funzione del tempo accuratamente ottimizzata che avviene durante la cottura in forno; 4) «blocchi in terra compressa»: prodotti che presentano caratteristiche regolari e verificate, ottenuti dalla compressione statica o dinamica di terra allo stato umido, seguita immediatamente dalla sformatura, e la cui coesione, allo stato sia umido che secco, è dovuta alla frazione argillosa contenuta nella terra cruda e che può essere aumentata con l’impiego di additivi; 5) «laterizio»: materiale prodotto principalmente da argilla o altri materiali argillosi, sottoposto a sagomatura (estrusione e/o pressatura), essiccazione e cottura dell’argilla preparata, con o senza additivi; 6) «piastrella per pavimentazione»: piastrella piatta, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato superiore della pavimentazione di superfici interne od esterne, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con gli utilizzatori della superficie pavimentata; 7) «legante idraulico»: cemento o calce idraulica comune, vale a dire un materiale inorganico finemente triturato che, miscelato con acqua, forma un impasto che fa presa e indurisce mediante reazioni e processi di idratazione e che, dopo l’indurimento, conserva le sue proprietà di resistenza e stabilità anche sott’acqua. I cementi comuni devono rientrare in una delle 27 classi di cemento definite nella norma EN 197-1 e le calci idrauliche devono essere conformi ai requisiti definiti nella norma EN 459-1 (7) per calci idrauliche naturali, calci formulate o calci idrauliche; 8) «cordolo»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma diritta o incurvata, che può essere smussato o inclinato sulla faccia esposta e destinato principalmente a separare superfici che si trovano sullo stesso piano o su piani diversi, ad esempio i bordi di una strada o di un marciapiede; 9) «piano di lavoro da cucina»: superficie di lavoro, direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute, e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura destinata principalmente alla preparazione degli alimenti; 10) «prodotto in pietra naturale» e «pietra da taglio»: frammenti di roccia naturale, dalla quale i prodotti in pietra naturale sono stati tagliati e finiti in dimensioni, forme e proprietà specifiche di superficie in un impianto di trasformazione, mentre la pietra da taglio è il materiale intermedio che alimenta l’impianto di trasformazione e che consiste in grandi blocchi o grandi lastre di pietra naturale estratti dalla cava; 11) «elemento per pavimentazione»: elemento di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, di forma rettangolare o qualsiasi altra forma, che può essere posato secondo un motivo ripetitivo come strato superficiale di una pavimentazione flessibile o rigida e che può assemblato con altri elementi mediante malta, adesivi o sistemi di posa autobloccanti; 12) «calcestruzzo prefabbricato»: prodotti di calcestruzzo, fabbricati conformemente a specifiche norme di prodotto in un luogo diverso dalla destinazione finale di utilizzo, al riparo da condizioni meteorologiche avverse durante la produzione, e che sono il risultato di un processo industriale sottoposto a un sistema di controllo di produzione in fabbrica, con possibilità di cernita prima della consegna, comprese le «piastrelle di graniglia» monostrato e doppiostrato, come da norma EN 13748-1:2004 e 13748-2:2004 (8); 13) «tegola»: prodotto destinato alla copertura discontinua di tetti inclinati; 14) «piano tavolo»: parte superiore di un tavolo direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, sulla struttura di un tavolo e destinata principalmente a costituire una superficie che consente agli utilizzatori di riposarsi, sedersi, mangiare, studiare o lavorare, in ambienti interni o esterni e in locali privati o pubblici; 15) «piano da bagno»: superficie direttamente sagomata o tagliata da lastre nelle dimensioni volute e fissata, meccanicamente o mediante adesivi specifici, su una struttura e destinata principalmente a essere utilizzata in bagni ad uso privato o pubblico o in luoghi analoghi in cui vengono regolarmente effettuate pratiche igieniche personali (ad esempio, zone esposte a spruzzi d’acqua); 16) «piastrella murale»: piastrella sottile, solitamente di forma quadrata o rettangolare, di dimensioni comprese entro intervalli standardizzati, che può essere sagomata per estrusione, stampaggio diretto o essere tagliata da lastre nelle dimensioni volute e che, una volta posata assieme alle altre piastrelle, forma lo strato esterno di un rivestimento murale interno o esterno, generalmente destinato ad essere visibile o a venire a contatto con i passanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:476:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo