Art. 1

In vigore dal 16 mar 2021
1.   Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno. 2.   Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano: a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica; b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771; c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304; d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato; e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo. 3.   I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali: a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio); b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina; c) ceramica o laterizio; d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.
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